L''A.U.A. sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione
in materia ambientale per i sotto indicati titoli abilitativi:
1. autorizzazione agli scarichi;
2. comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di alevamento, delle
acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflueprovenienti dalle aziende ivi previste;
3. autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ;
4. autorizzazione alle emissioni in atmosfera in Via Generale %uFFFD AVG;
5. comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico;
6. autorizzazione all' utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura;
7. comunicazioni per l'esercizio in procedura semplificata di operazioni di autosmaltimento di rifiuti
non pericolosi e di recupero di rifiuti, pericolosi e non pericolos.
L'autorizzazione unica ambientale avrà durata di 15 anni a decorrere dalla data di rilascio e potrà
essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito.
L'autorizzazione Unica Ambientale non è applicabile se il progetto è sottoposto a valutazione di impatto
ambientale (VIA) e le leggi statali o regionali stabiliscono che la Via sostituisce tutti gli atti
di assenso di tipo ambientale, l'AUA non può essere richiesta.
In caso di sottoposizione del progetto a "verifica di assoggettabilità a VIA,
occorre che la verifica si sia conclusa con un decreto negativo per poter procedere con l'AUA.