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Nella presente pagina si illustra brevemente la corretta procedura per la presentazione di istanze, dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni al Comune, concernenti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e la prestazione di servizi.

Registrazione ed accreditamento

     L'istanza telematica al SUAP può essere presentata da uno dei seguenti soggetti, in possesso di carta di identità o di permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari):

1)     Cittadino-imprenditore: è la persona che ha un interesse diretto alla presentazione dell'istanza;

2)     Delegato: è il professionista (commercialista, avvocato, ingegnere, geometra, . . . ) a cui l’interessato, tramite apposita procura con firma autografa (il cui modulo è presente nella modulistica SUAP), decide di affidarsi per la redazione e la presentazione della domanda. E’ compito del delegato informare puntualmente l'interessato circa lo stato della pratica e delle eventuali comunicazioni che possono giungere dagli uffici comunali;

3)     Agenzia per le Imprese (art.1, comma 1, lett.a, decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.160): sono soggetti privati (associazioni di categoria, ordini e albi professionali, patronati …) accreditati. Svolgono funzioni di natura istruttoria e di asseverazione nei procedimenti amministrativi. L'interessato, tramite apposita procura, può incaricare l'Agenzia di seguire per suo conto tutte le fasi della pratica, dalla presentazione sino alla conclusione del procedimento.

I diversi tipi di procedimenti del Suap

     Nel SUAP è previsto un procedimento automatizzato (nel caso in cui le attività sono soggette alla disciplina della SCIA) ovvero un procedimento ordinario in presenza di istanze sulle quali l’amministrazione ha potere discrezionale (artt.7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.160).

 

Il procedimento Scia

     Nei casi in cui le attività sono soggette alla disciplina della segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) prevista dall’art.19 della legge 7 agosto 1990, n.241, la segnalazione è presentata al SUAP che verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, il sistema informatico rilascia automaticamente la ricevuta e il richiedente può avviare immediatamente l’attività.

     Si ricorda che la SCIA non trova applicazione quando:

a) sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali;

b) sussistano atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze.

     Per comprendere meglio le attività soggette alla SCIA si riporta il testo integrale dell’art.19 citato:

 

Art.19

(Segnalazione certificata di inizio attività – Scia)

 

   1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’ articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei proedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell’amministrazione.

   2. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.

   3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

   4. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis, all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.

   4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

   5. comma abrogato.

   6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

   6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.

   6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

 

Il procedimento ordinario

     Per i casi che non rientrano nel procedimento automatizzato (Scia), le istanze sono presentate al SUAP che, entro trenta giorni dal ricevimento, salvi i termini più brevi previsti dalla disciplina regionale, può richiedere all’interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine l’istanza si intende correttamente presentata.

     Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro i successivi trenta giorni, salvi i termini più brevi previsti dalla normativa regionale, ovvero indice una conferenza di servizi.

    Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il Suap indice una conferenza di servizi per acquisire l’assenso di altre amministrazioni ai sensi e per gli effetti della citata legge 241, ovvero delle altre normative di settore, anche su istanza del soggetto interessato o dell’Agenzia per le Imprese.

     La conferenza di servizi è sempre indetta nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le intese, nulla osta, concerti o assensi abbiano una durata superiore ai novanta giorni ovvero nei casi previsti dalle discipline regionali.

     Scaduto il termine di 60 giorni, ovvero in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applica l’art.38, comma 3, lett.h) della legge 6 agosto 2008, n.133. In sostanza, l’Amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal rilascio dei pareri/atti di assenso che non sono stati emanati; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell’avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione dei pareri medesimi.

 

Scelta del settore di appartenenza, del tipo di attività e dell’oggetto della richiesta per l’esatta individuazione del modulo che interessa

     Al fine precipuo di guidare l’interessato nella individuazione dello specifico procedimento Suap che fa al caso suo, si è provveduto, nell’ambito del procedimento SCIA, a strutturare i settori di attività, il tipo di attività svolto e di conseguenza l’esatto oggetto della domanda.

 

     Esempio

Settori


Scheda informativa del singolo procedimento

Un volta individuato il procedimento che interessa, sono fornite una serie di informazioni che riguardano rispettivamente l’inquadramento dell’attività svolta, la normativa di riferimento, i requisiti soggettivi ed oggettivi necessari per attivare il procedimento richiesto, i diversi documenti da presentare (distinti fra quelli online e quelli da produrre), l’elenco della modulistica presente nel sito, gli eventuali oneri da assolvere, gli estremi del responsabile Suap.

Esempio:
Scheda informativa del procedimento
Settore di appartenenza: Commercio

Tipo di attività: Esercizio di vicinato
Oggetto della domanda: Modulo SCIA per apertura esercizio di commercio al dettaglio di vicinato

 

Info

Compilazione della domanda e dei relativi allegati

     La compilazione della domanda e degli allegati richiesti può essere fatta in tre distinti modi:

1)    online: si compila direttamente il modulo sulla pagina web;

2)    si scarica e si salva il modulo sul proprio computer per procedere poi alla sua compilazione;

3)    a mano: si scarica e si stampa il modulo in bianco e lo si compila;

     La firma del modulo e dei suoi allegati dipende dal tipo di compilazione:

1)  si appone la firma, da parte di tutti i soggetti interessati, sul modulo compilato online ovvero compilato sul proprio computer in formato pdf mediante un dispositivo di firma digitale (smart card o business-key);

2)   si appone la firma autografa sul modulo cartaceo  e suoi allegati e li si scansiona in formato pdf, unitamente alla fotocopia di un valido documento di identità di tutti i firmatari;

Trasmissione del procedimento SCIA

    Una volta completati i moduli necessari e firmati digitalmente e verificata l’esatta compilazione degli stessi si può procedere alla loro spedizione mediante posta elettronica certificata.

     In caso di procedimento Scia sono identificate due modalità di trasmissione:

  • pratiche Scia non contestuali alla Comunicazione unica d’impresa: in tal caso la pratica Scia e' trasmessa direttamente allo sportello Suap del Comune esclusivamente via Pec (posta elettronica certificata) e non è necessaria alcuna comunicazione al Registro per le imprese;
  • pratiche Scia contestuali alla Comunicazione unica d’impresa: in tal caso la pratica Scia è inviata al Registro delle Imprese della Camera di Commercio per il tramite di COMUNICA Starweb (www.registroimprese.it) che la trasmette poi immediatamente al Suap comunale.

 

    Se la trasmissione PEC è andata a buon fine viene inviato dal sistema di posta PEC del Comune un riscontro di avvenuta protocollazione, con la distinta dei documenti inviati. Tale comunicazione contiene il numero di protocollo generale attribuito alla pratica inoltrata, l'ufficio a cui è demandata la gestione della istanza ed il nome del responsabile del procedimento; in attesa della pubblicazione delle specifiche tecniche da parte del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, il riscontro di avvenuta protocollazione della SCIA trasmessa via PEC sostituisce la ricevuta SUAP di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.160.     

     L'invio è valido agli effetti di legge

     La ricevuta della segnalazione costituisce titolo autorizzativo per l'attività o l'intervento.

ATTENZIONE: Se entro 20 giorni dall’apertura di un procedimento non si procede al suo invio telematico, il sistema provvede a cancellarlo in automatico dall’Area Riservata dell’utente.

Consultazione delle pratiche

    Le istanze sono individuate dal numero di repertorio del procedimento (assegnato automaticamente dal sistema all'atto dell'inoltro, e comunicati all'utente tramite PEC). Per ciascuna pratica sono inoltre riportati la data di inoltro, il nome dell'intestatario, il nome del responsabile Suap alla quale è assegnata e lo stato di avanzamento. È possibile anche consultare i documenti già trasmessi.
   
Si ricorda che la consultazione di ogni documento pubblicato nel presente sito può avvenire in maniera discrezionale, mentre per la trasmissione della Scia occorre seguire obbligatoriamente tutte le fasi riportate nel procedimento Scia.