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Nella presente pagina si illustra brevemente la corretta procedura per la presentazione di istanze, dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni al Comune, concernenti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e la prestazione di servizi.

Registrazione ed accreditamento

L'istanza telematica al SUAP può essere presentata da uno dei seguenti soggetti, in possesso di carta di identità o di permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari):

1)     Cittadino-imprenditore: è la persona che ha un interesse diretto alla presentazione dell'istanza;

2)     Delegato: è il professionista (commercialista, avvocato, ingegnere, geometra, . . . ) a cui l’interessato, tramite apposita procura con firma autografa (il cui modulo è presente nella modulistica SUAP), decide di affidarsi per la redazione e la presentazione della domanda. E’ compito del delegato informare puntualmente l'interessato circa lo stato della pratica e delle eventuali comunicazioni che possono giungere dagli uffici comunali;

3)     Agenzia per le Imprese (art.1, comma 1, lett.a, decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.160): sono soggetti privati (associazioni di categoria, ordini e albi professionali, patronati …) accreditati. Svolgono funzioni di natura istruttoria e di asseverazione nei procedimenti amministrativi. L'interessato, tramite apposita procura, può incaricare l'Agenzia di seguire per suo conto tutte le fasi della pratica, dalla presentazione sino alla conclusione del procedimento.

I diversi tipi di procedimenti del Suap

     Nel SUAP è previsto un procedimento automatizzato (nel caso in cui le attività sono soggette alla disciplina della SCIA) ovvero un procedimento ordinario in presenza di istanze sulle quali l’amministrazione ha potere discrezionale (artt.7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.160).

 

Il procedimento Scia

     Nei casi in cui le attività sono soggette alla disciplina della segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) prevista dall’art.19 della legge 7 agosto 1990, n.241, la segnalazione è presentata al SUAP che verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, il sistema informatico rilascia automaticamente la ricevuta e il richiedente può avviare immediatamente l’attività.

     Si ricorda che la SCIA non trova applicazione quando:

a) sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali;

b) sussistano atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze.

         Per comprendere meglio le attività soggette alla SCIA si riporta il testo integrale dell’art.19 citato:

     Art.19 (Segnalazione certificata di inizio attività – Scia)    " 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’ articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei proedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell’amministrazione.

   2. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.

   3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

   4. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis, all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.

   4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

   5. comma abrogato.

   6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

   6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui a

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